Gli accordi operativi tra la Commissione e gli Stati membri nel framework del Dispositivo di Ripresa e Resilienza

Per essere pienamente funzionante, il regime performance based introdotto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza necessita ancora di un ultimo step: si tratta degli accordi operativi (operational agreements), previsti dall’articolo 20 del Regolamento del dispositivo di Ripresa e Resilienza, ossia di un testo che limerà gli aspetti più tecnici del monitoraggio dell’attuazione del PNRR da parte dell’UE e che verrà siglato con un’intesa tra la Commissione e l’Italia entro la fine dell’anno. Gli accordi operativi definiranno il calendario di sorveglianza e attuazione, gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati relativi agli stessi e, se del caso, ulteriori traguardi e obiettivi supplementari connessi all’erogazione del prestito.

L’Italia è tenuta a presentare due volte l’anno una relazione nell’ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, facendo riferimento agli elementi contenuti negli accordi operativi. Allo stesso tempo la Commissione UE farà uso degli accordi operativi ai fini della valutazione semestrale, per decidere cioè se i traguardi e gli obiettivi previsti per un determinato semestre sono stati conseguiti in maniera soddisfacente, così da consentire l’erogazione dei fondi della rata successiva.

Come ha informato Marco Buti, Capo di Gabinetto del Commissario Agli Affari Economici, Commissione europea, nel corso del convegno organizzato da Confindustria il 15 novembre 2021 Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi, la Spagna è l’unico Paese che ha giocato d’anticipo. Madrid ha infatti già concordato con l’Ue gli accordi operativi e li ha pubblicati sul sito della Commissione. Così facendo, ha potuto richiedere il pagamento della prima rata non rimborsabile che ammonta a quasi 11,5 miliardi di euro, la stessa cifra prevista per l’Italia, che dovrà richiederla entro la fine dell’anno o a gennaio 2022.