TAR VENETO: GLI OBBLIGHI ASSUNZIONALI RIGUARDANO SOLO L’OPERATORE ECONOMICO, NON I PROGETTISTI

Secondo l’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, gli obblighi di parità di genere e occupazione giovanile, per gli interventi finanziati con risorse del PNRR, devono essere rispettati dall’operatore economico che ottiene l’appalto. In un caso di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, il progettista indicato non è tenuto agli stessi obblighi se non ha partecipato come offerente. Appellandosi a questo presupposto, il TAR Veneto (sentenza n. 1115/2023) ha respinto un ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto integrato per l’adeguamento di un edificio scolastico nell’ambito del PNRR. Il ricorrente riteneva che i progettisti dovessero assolvere gli obblighi assunzionali, ma il tribunale ha stabilito che tali obblighi riguardano solo l’operatore economico vincitore, non i progettisti indicati. Il seggio di gara aveva richiesto la documentazione sui progettisti, ma il tribunale ha confermato che ciò non implicava gli stessi obblighi di assunzione.