Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435) proposti dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia. L’ Intervento fa parte delle riforme orizzontali previste dal PNRR, ossia di interesse trasversale a tutte le missioni. I punti chiave:
- Prescrizione: Confermato lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma tempi certi per i processi d’appello (2 anni) e Cassazione (1 anno). In caso di mancato rispetto dei termini, scatta l’improcedibilità. Esclusi i reati imprescrittibili.
- Indagini: In caso di stasi del fascicolo, si prevede l’intervento del Gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il meccanismo di discovery degli atti come garanzia per l’indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo e per la vittima di evitare la prescrizione
- Azione penale: i Pm individueranno le priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, da sottoporre al CSM. Il parlamento stabilirà le priorità sulle quale concentrarsi con indicazioni orientative.
- Appello: Confermate le proposte del ddl Bonafede per alcune limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado. Resta la possibilità di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce un principio giurisprudenziale sull’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi.
- Riti alternativi: quando la pena detentiva da applicare supera due anni (patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e Pm potrà estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Nell’abbreviato si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione.
- Processi per fatti marginali: si rafforza la causa di non punibilità per tenuità del fatto, estendendola a tutti i reati sanzionati con la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni e si valorizza la condotta successiva al reato come elemento da considerare per l’accesso al beneficio.