Con il decreto 23 agosto 2022 pubblicato in G.U. del 5 dicembre 2022, le Regioni e le Province autonome predispongono, nel limite delle risorse assegnate, gli elenchi degli interventi discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento della protezione civile nell’ambito dell’investimento 2.1.b, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli elenchi devono contenere la descrizione, il CUP e il soggetto attuatore. Ogni elenco dovrà essere accompagnato da una relazione che riporti la descrizione degli elementi a rischio, la descrizione del rischio residuo e il livello di progettazione disponibile. Al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico in favore delle aree colpite da calamità, i soggetti attuatori degli interventi ivi individuati, fermo restando il rispetto del termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi stabilito per il quarto trimestre dell’anno 2025, attestato mediante l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, sono tenuti al rispetto dei seguenti termini: pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023; stipula del contratto di appalto entro il 30 settembre 2023; inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 ottobre 2023. Le Regioni e le Province autonome possono, dandone motivata giustificazione, chiedere rimodulazioni degli elenchi dei nuovi interventi.