Nuovo codice degli appalti: da 100 mila a 150 mila la soglia per i lavori da inserire nei piani triennali

Come previsto dall’articolo 37 del Codice degli appalti trasmesso dal Consiglio di Stato, la programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi passerà ad essere triennale, non più biennale, e sarà necessaria per importi superiori rispettivamente a 150 mila e 139 mila euro. Il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi andranno approvati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme dei principi contabili. Le amministrazioni approveranno anche l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità con relativa fonte di finanziamento. I lavori di importo pari o superiore 1mln di euro andranno inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità dei progetti alternativi e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria potranno essere inseriti anche in assenza del documento di fattibilità per le alternative progettuali.