Le principali novità della legge 108/21 di conversione del Dl 77/21
Dal 1° novembre 2021 le stazioni appaltanti potranno subappaltare molto più facilmente. Infatti previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti, basterà indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione: 1) delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie Sios; 2) dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire più tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori; 3) di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il sisma 2016.
Affidamento diretto per servizi e forniture da 139mila euro. Sarà possibile affidare direttamente: 1) tutti i lavori di importo inferiore a 150 mila euro; 2) tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139mila euro. Per i lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e ai servizi e forniture di importo pari o superiore pari a 139mila euro, gli enti dovranno utilizzare la procedura negoziata, invitando: 1) almeno cinque operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alle soglie di rilevanza europea e di lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a un milione di euro; 2) almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea.
Gli Enti devono prevedere nei bandi di gara (o nelle lettere di invito), criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, fino a 36 anni, donne e disabili. È stato inoltre previsto che l’appaltatore si impegni ad assicurare una quota almeno del 30% di assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. Le stazioni appaltanti possono escludere l’applicazione delle misure previste, o prevedere una percentuale delle nuove assunzioni inferiore a quella prevista, motivando la misura.
Le informazioni sugli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di contratti pubblici dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Banca dati Anac. Per la gestione di tale banca dati, l’Anac debba avvalersi degli osservatori regionali dei contratti pubblici. Si pone in essere uno spostamento dalla banca dati attualmente attiva e gestita dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile a una banca dati centralizzata e interamente gestita dall’Anac. Per le opere pubbliche resta invariato l’obbligo di pubblicare i dati attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, gestita dal ministero dell’Economia per monitorare la spesa.
Per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnnr e dal Piano nazionale complementare le stazioni appaltanti (Sa) destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (Pfte). Lo strumento in oggetto non è ancora pienamente fruibile dalle stazioni appaltanti in quanto non sono ancora stati definitivi i contenuti essenziali dei documenti necessari all’elaborazione del Pfte.
Al varo una soprintendenza speciale che assicuri efficace e tempestiva attuazione degli interventi. La sede della struttura sarà presso il ministero della Cultura, e si tratta di un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026. La soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici in due casi 1) qualora tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale; 2) nonché qualora i beni predetti rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero. La soprintendenza speciale opererà avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle altre soprintendenze. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr, la soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del Pnrr, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio. Il vertice proverrà dalla direzione generale Archeologia; vi sarà poi una segreteria tecnica con 35 esperti di comprovata qualificazione professionale (il bando scade oggi 6 agosto 2021). I beni interessati potranno anche eccedere quelli già oggi previsti dal Pnrr, poiché basterà dichiararne l’equiparazione per ottenere l’intervento dell’organo speciale.
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