La guida operativa per la fase finale del Piano individua tre assi decisivi: tempistiche di chiusura, adempimenti DNSH ex post e caricamenti obbligatori su ReGiS. Il quadro si basa sul Dl 19/2026 e su linee guida MEF non ancora ufficialmente pubblicate, elemento che suggerisce cautela applicativa.
1. Messaggio centrale
La chiusura del PNRR non coincide semplicemente con la fine materiale dei lavori o dei servizi, ma con la loro chiusura documentale, ambientale e digitale. I tre “pilastri” sono:
- rispetto delle tempistiche di chiusura;
- produzione del fascicolo DNSH ex post;
- completamento dei caricamenti e della checklist finale in ReGiS.
2. Tempistiche operative
Si evidenzia un “doppio binario temporale”:
- 30 giugno 2026 come regola generale che assorbe le precedenti scadenze, comprese quelle europee del primo semestre 2026, come PINQuA e nuove scuole;
- 31 agosto 2026 come finestra eccezionale, applicabile solo a interventi post-revisione 2023 o autorizzati espressamente dall’amministrazione titolare.
Ai fini del target PNRR, il documento decisivo è:
- il Certificato di ultimazione lavori (CUL) per i lavori;
- il Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità (CRE) per servizi e forniture.
Le slide precisano che questi atti devono essere sottoscritti dai soggetti competenti e vistati dal RUP; se il collaudo è già stato caricato su ReGiS, esso può assorbire l’obbligo del certificato, evitando il doppio caricamento.
3. Cosa comporta la fine lavori
Alcuni aspetti molto rilevanti:
- il collaudo può avvenire anche dopo giugno 2026 e non è, di per sé, decisivo per la chiusura formale del PNRR;
- ultime fatture e pagamenti residui possono essere rendicontati anche dopo la conclusione dei lavori, ma non oltre dicembre 2026;
- con l’emissione del CUL, i quadri economici devono però essere chiusi, con corretta imputazione delle somme alle annualità, riduzione al minimo degli imprevisti e valorizzazione delle economie di progetto, che non saranno rimborsate.
Le opere residuali sono ammesse solo se non compromettono la piena funzionalità dell’opera. La data che conta per il PNRR è esclusivamente la data di emissione del certificato; resta possibile assegnare all’impresa fino a 60 giorni per completare lavorazioni residuali modeste senza invalidare il certificato emesso nei termini.
4. DNSH ex post: il vero punto critico
Il dossier DNSH ex post deve essere predisposto insieme al certificato e rigorosamente prima del collaudo. Il fascicolo si compone di:
- relazione DNSH ex post, che copre tutti i 6 obiettivi ambientali;
- checklist associate al regime applicabile;
- mezzi di prova documentali.
Le slide insistono sul fatto che i giustificativi devono dimostrare sia le scelte attuate in fase di cantiere sia quelle pertinenti in fase di esercizio.
La “matrice di diagnostica DNSH” elenca, per ciascun obiettivo ambientale, i principali mezzi di prova richiesti:
- per mitigazione: APE, relazione DM 26.06.2015, audit energetici, schede CAM;
- per adattamento: report di adattabilità climatica confermato da evidenze attuative;
- per risorse idriche: schede impianti idrici e documentazione su raccolta/riuso;
- per economia circolare: prove del raggiungimento di almeno il 70% di rifiuti avviati a riutilizzo/riciclo;
- per inquinamento: schede tecniche e di sicurezza, piani ambientali e caratterizzazioni;
- per biodiversità: documenti che attestino l’attuazione di scelte progettuali di tutela, anche fuori dalle aree protette.
Le slide aggiungono inoltre un vincolo specifico sui materiali: se si usa legno vergine, occorre provare che almeno l’80% provenga da foreste certificate FSC/PEFC.
Tra gli altri punti di attenzione sul DNSH:
- le checklist devono stare in file separati, con firma digitale;
- la compilazione è solo SI/NA, mentre il “NO” equivale al mancato rispetto del criterio;
- nella fase ex post non valgono autocertificazioni: servono prove reali ed effettive;
- il report di adattabilità climatica deve essere autosufficiente e coerente.
5. ReGiS: flusso di caricamento e adempimenti finali
Il flusso è molto serrato:
- T = 0: emissione del CUL o del CRE;
- T + 5 giorni: caricamento su ReGiS del certificato o del collaudo assorbente;
- T + 15 giorni: completamento della documentazione accessoria, incluso l’intero dossier DNSH ex post e i relativi mezzi di prova.
Sul piano operativo, ReGiS richiede aggiornamenti in più sezioni:
- indicatori: valorizzazione del target finale e caricamento CUL/CRE/collaudo;
- allegati generali: relazione finale con foto ex ante/ex post, relazione DNSH ex post e allegati, DSAN di fine progetto e completamento rendicontazione, documenti contabili, conto corrente dedicato, eventuale DSAN indetraibilità IVA;
- anagrafica-cronoprogramma: aggiornamento cronoprogramma e piano costi, documenti di chiusura lavori e collaudo;
- controllo e rendicontazione spese: creazione del rendiconto finale, da sottoscrivere dal legale rappresentante della stazione appaltante.
Il saldo finale, pari al 10% dell’importo totale, viene sbloccato a seguito della richiesta finale, da presentare entro 30 giorni dall’erogazione del trasferimento.
6. Valutazione conclusiva
La fase finale del PNRR non è una semplice chiusura amministrativa, ma una verifica integrata di tre dimensioni:
- completamento dell’intervento entro le scadenze corrette;
- prova sostanziale del rispetto del DNSH;
- caricamento tempestivo e corretto su ReGiS.
Il rischio principale non sembra essere tanto la conclusione materiale dell’opera, quanto l’eventuale mancata tenuta del fascicolo finale, soprattutto sul versante DNSH e della documentazione accessoria.





