La riforma del processo penale

La riforma del processo penale, una delle riforme orizzontali del PNRR, ossia di interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano, è stata approvata ieri in Senato e questa mattina sarà approvata alla Camera. Anche per questa riforma, come per quella del processo civile, è stato completato il primo step di uno dei traguardi previsti per il 2021: l’entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale. Ecco alcune delle principali novità della riforma, riassunte oggi dal Sole 24 Ore:

  • Le indagini preliminari potranno durare un massimo di sei mesi per le contravvenzioni, un anno per la generalità dei delitti e un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti più gravi, come mafia, terrorismo e traffico di stupefacenti su larga scala. Quando la complessità delle indagini la rendessero necessaria è ammessa una sola proroga, non superiore a sei mesi. Al termine delle indagini, il pubblico ministero deve decidere tempestivamente se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione. In caso di mancato esercizio, all’indagato deve essere permessa una discovery degli atti.
  • Una legge del Parlamento definirà i criteri generali nell’ambito dei quali i pubblici ministeri individuano criteri di priorità trasparenti e predeterminati per selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre.
  • Bloccata la prescrizione dopo il giudizio di primo grado. Vengono però introdotti limiti massimi di durata per appello e Cassazione, rispettivamente due anni e un anno. In caso di mancato rispetto scatterà l’improcedibilità. Il giudice può però ritenere necessaria una proroga, che sarà potenzialmente senza limiti di durata per i reati di terrorismo, associazione mafiosa, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti; proroghe fino a un massimo di tre anni per l’appello e un anno e sei mesi in Cassazione per i delitti con aggravante mafiosa; per tutti gli altri reati possibile una sola proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione.
  • Estesi i casi di inappellabilità: dovranno essere introdotte nuove ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità); verrà poi ampliato l’ambito applicativo del concordato sui motivi in appello.
  • Incluse anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l’introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive dell’Unione europea.