La riforma del processo civile

La riforma del processo civile, una delle riforme orizzontali del PNRR, ossia di interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano, ha superato lo scoglio della fiducia al Senato. Rimane adesso un rapido passaggio alla Camera per completare il primo step di uno dei traguardi previsti per il 2021: l’entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile. Le principali novità della riforma sono riassunte oggi dal Sole 24 Ore:

  • Estesa l’obbligatorietà della mediazione in via preventiva ai procedimenti in materia di contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie. Innalzata poi da 50.000 a 100.000 euro l’esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo per favorire il ricorso alla mediazione.
  • La negoziazione assistita si allarga alle controversie in materia di lavoro: le parti potranno farsi assistere, oltre che dal proprio avvocato, anche dai consulenti del lavoro.
  • La riforma del processo di cognizione prevede una prima udienza che non sia un semplice passaggio burocratico, ma già una presa d’atto significativa dell’oggetto della controversia che attore e convenuto dovranno avere precisato nella fase preliminare attraverso uno scambio di documentazione
  • In materia di diritti disponibili, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento della domanda, che sia provvisoriamente esecutiva. Quando, invece, la domanda proposta dall’attore è manifestamente infondata, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto.
  • Tramite sentenza succintamente motivata, dovrà essere dichiarata come manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta.
  • Al giudice di merito è riconosciuta la facoltà di sottoporre, con ordinanza, direttamente alla Corte di cassazione la risoluzione di un quesito su una questione di diritto, sulla quale il medesimo giudice ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. Questa possibilità è soggetta a tre condizioni: a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; b) presenta gravi difficoltà interpretative; c) può ricorrere in numerose controversie.
  • Dovranno essere trattate in via prioritaria le cause di licenziamento, in cui è proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
  • Modificato il procedimento di espropriazione immobiliare: il debitore potrà essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato.
  • Messe a regime alcune delle misure emergenziali sperimentate durante la pandemia. Il giudice può o deve, in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pm e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
  • Potenziato l’Ufficio del processo, con la previsione della sua istituzione anche in Cassazione e alla Procura generale della Cassazione.
  • Nasce il nuovo Tribunale della famiglia che andrà a sostituire quello dei minorenni, accorpando tutte le competenze in materia sia civili sia penali per affrontare in maniera più rapida i casi di violenza familiare.