Come si apprende da quotidiano sanità, un primo disegno di legge delega sulla riforma degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico dovrebbe essere presentato al prossimo Consiglio dei Ministri.
Con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie, si vede necessaria una revisione dell’assetto degli IRCCS, che permetta ai centri di eccellenza di poter competere a livello livello internazionale e al tempo stesso ai cittadini di poter avere prestazioni di elevata qualità, da una parte assicurando un respiro sovraregionale ai centri, schiacciati dalle pressioni derivanti dalla regionalizzazione del SSN e dal processo di aziendalizzazione del sistema sanitario; dall’altra riconoscendo che, a differenza dei tempi dell’emanazione del d.lgs. 288/2003 quando operavano 35 Istituti, in maggioranza pubblici, oggi gli Irccs sono 52, di cui 30 in regime di diritto privato. A ciò si aggiunga che il fondo della ricerca è rimasto sostanzialmente costante negli anni, il che comporta che in termini reali si è ridotto di circa il 50 per cento.
Il disegno di legge delega predisposto dal Governo esso prevede 15 principi di indirizzo e criteri cui dovrà ispirarsi la legge delega.
Tra i principali si ricordano:
- rafforzare il ruolo degli IRCCS quali “Istituti di ricerca e assistenza” di rilevanza nazionale in cui si coniuga, nell’ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute, la finalità principale dell’eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico con la correlata assistenza.
- La revisione della procedura di riconoscimento del carattere scientifico e di revoca/conferma, per la quale si prevede di prolungare a quattro anni (oggi sono due) il termine entro il quale gli IRCCS devono inviare al Ministero i dati aggiornati per la conferma del riconoscimento.
- La necessità di considerare ai fini del riconoscimento, in via prioritaria, il criterio di localizzazione territoriale dell’Istituto e quello del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica, ciò al fine di rendere la valutazione per l’attribuzione della qualifica IRCCS maggiormente oggettiva e più coerente con le necessità dei diversi territori.
- Il principio per cui occorre assicurare un accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, a prescindere dal luogo di residenza regionale del paziente.
- L’introduzione di specifici criteri e modalità di collaborazione tra le Regioni, volte a valorizzare gli Istituti pubblici con sedi insistenti su più regioni e province autonome e riconosciute quali IRCCS.
- La definizione strumenti di vigilanza adeguati che operino sia sugli IRCCS di diritto pubblico che di diritto privato, che chiarisca e definisca meglio gli ambiti di vigilanza del ministero della Salute necessaria per assicurare il compiuto svolgimento dei compiti istituzionali e la gestione trasparente dei fondi pubblici
- Sinergia tra direzione generale e direzione scientifica e dei rispettivi obiettivi per le attività di ricerca e assistenza.
- Strumenti volti a garantire la competenza e professionalità dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS pubblici (Consiglio di indirizzo e verifica – CIV- per gli IRCCS pubblici non trasformati e Consiglio di amministrazione CDA per le fondazioni IRCCS, Collegio sindacale e Direttore generale) e degli IRCCS privati ( Direttore generale, Direttore scientifico, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale) tenendo conto della peculiarità dei predetti istituti nel contesto del SSN.
- La necessità che l’attività di ricerca dell’Istituto sia svolta nel rispetto dei criteri di trasparenza, di “research integrity” ossia nel rispetto dei valori etici e dei doveri deontologici propri di coloro che effettuano ricerca e di “Open Science” ossia dei principi riproducibilità, collaborazione, accessibilità, rigore riconosciuti a livello internazionale.
- Necessità di valorizzare l’attività di trasferimento tecnologico degli IRCCS nel rispetto della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, prevedendo norme che facilitino il passaggio dall’idea progettuale all’eventuale brevetto ed alla fase di produzione e commercializzazione