Il D.L.77 passa alla Camera con una corsia preferenziale davanti ai Tar per le opere del PNRR

Importante emendamento all’articolo 48 che stabilisce, per le opere del PNRR, del piano nazionale complementare o dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione, una corsia preferenziale che le mette al sicuro dal rischio cadute davanti ai Tar[1]. In caso di conflitto, e ovviamente di vittoria del ricorrente, quest’ultimo non subentrerà nell’opera, ma riceverà un indennizzo economico per equivalente.

Il governo aveva inserito nel testo originario del decreto una prima estensione di questo meccanismo. Inizialmente l’articolo 48 era stato applicato ai lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno metà dallo Stato, e di valore superiore ai 100 milioni di euro. Alla fine, la corsia preferenziale è stata estesa a tutti gli affidamenti collegati alla galassia del PNRR e alle sue costellazioni. La mossa è stata dettata dall’esigenza di allineare questo meccanismo alla geografia del Recovery italiano, che vede in programma molti interventi affidati direttamente a Regioni ed enti locali. I soli Comuni sono investiti direttamente dai progetti per circa 30 miliardi, e il conto sale a 61 miliardi secondo le ultime stime IFEL se si considerano tutti gli interventi che intrecciano le competenze locali.


[1] Come previsto dall’articolo 125 del Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010), la corsia preferenziale riguarda le opere di interesse strategico. In quel caso, il Codice chiede ai giudici di pesare l’interesse del ricorrente con quello dell’aggiudicatore «alla sollecita realizzazione dell’opera», e si prevede l’indennizzo per equivalente invece del subentro in caso di successo dell’impugnazione.