I problemi con le assunzioni PNRR negli enti locali

Nonostante le molte norme sul tema, le assunzioni per i progetti PNRR presentano ancora molti ostacoli. Il quadro viene delineato da un articolo a pagina 31 del Sole 24 Ore del 16 maggio.

Non si registrano particolari criticità per il personale destinato ai progetti di cui gli enti hanno la titolarità diretta, perché i costi possono essere posti a carico del PNRR (art.1, comma 1, DL 80/2021) seppure con i limiti percentuali rispetto al quadro economico fissati dalla Rgs (circolare 4/2022).

Le criticità emergono invece con le assunzioni necessarie alle iniziative di assistenza tecnica e per il rafforzamento delle funzioni ordinarie dei servizi interni, da caricare sui bilanci locali. Queste assunzioni sono effettuate in deroga ai tetti ordinari, salvo il limite di spesa aggiuntiva determinata con i parametri ex articolo 31-bis, comma 1 del Dl 152/2021. Tuttavia, a differenza delle assunzioni a carico del PNRR, per cui il DL 77/2021 autorizza a iscrivere in bilancio gli stanziamenti di entrata e spesa anche in esercizio o in gestione provvisoria, per le variazioni al bilancio provvisorio necessarie per le assunzioni a carico dell’ente questo non è possibile.

Invece, per l’ingresso di nuovo personale, le risorse utilizzabili in esercizio provvisorio sul bilancio provvisorio (competenza 2022 del bilancio pluriennale 2021-2023) sono limitate alle disponibilità, sempre se esistono, derivanti dalle economie per assunzioni programmate nell’anno precedente per il 2022 e non effettuate, e alle minori spese non programmate nell’anno precedente per cessazioni dal servizio che interverranno nello stesso anno.

Ma anche qualora le risorse finanziarie fossero reperibili, l’articolo 31-bis, comma 1 del Dl 152/2021 pone un nuovo ostacolo, in quanto esso stabilisce che «le assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio». Il problema sta nel fatto che l’organo di revisione non è in condizione di avallare una spesa pluriennale che, in esercizio provvisorio, può essere impegnata solo sul bilancio provvisorio 2022 e non sugli ancora inesistenti stanziamenti di bilancio 2023 e 2024; di conseguenza non può asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Incongruenze che meritano una revisione attenta delle norme da parte del legislatore per evitare di compromettere gli obiettivi per cui erano state originalmente elaborate.