Sul sole 24 Ore di oggi, 1 agosto 2022, è stato pubblicato un interessante articolo che riflette su quale sia il corretto metodo per la contabilizzazione delle spese di personale, le cui risorse sono a valere sul PNRR e incluse nei quadri economici dei singoli interventi (articolo 1, comma 1, DL 80/2021). Molte amministrazioni sono di fatto ancora in dubbio su come procedere.
Secondo una prima interpretazione, in analogia con quanto disciplinato per gli incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del Dlgs 50/2016, gli impegni di spesa potrebbero essere assunti a carico degli stanziamenti riguardanti i lavori, al titolo II del bilancio. Ciò con contestuale emissione dell’ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”. Gli stipendi (e relative imposte e oneri riflessi) dovrebbero poi essere impegnati tra le spese di personale, nel rispetto dei vigenti principi contabili. La copertura di queste spese sarebbe costituita dall’accertamento di entrata, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.
Una diversa impostazione contabile, difficilmente condivisibile, imporrebbe di contabilizzare le entrate PNRR al titolo IV e la correlata spesa di personale tra le partite correnti del I titolo di bilancio. Nel prospetto degli equilibri la voce “Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili” consentirebbe la quadratura e dunque la dimostrazione degli equilibri dell’articolo 162, sesto comma, del Tuel. In questo caso la capitalizzazione delle spese sarebbe rilevata solo in contabilità economico-patrimoniale.