Con la conversione del DL 19/2024 sono introdotte sanzioni penali e ammende per gli appalti e i distacchi cosiddetti “non genuini”, cioè al di fuori delle fattispecie previste dalla legge e quando l’imprenditore non è colui che organizza il lavoro con la propria struttura e se ne assume i rischi ma svolge il ruolo di mero intermediario che utilizza manodopera messa a disposizione da un soggetto terzo. Nel caso in cui vengano poi verificate, nell’appalto o nel subappalto, condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori, il reato diventa quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con le conseguenze penali che ne derivano. |