Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022 è stato approvato un decreto-legge che disciplina la gestione delle due autostrade da parte di Anas S.p.a e introduce una norma per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a interventi del PNRR.
Come riportato dal Sole 24 Ore di oggi, 8 luglio 2022, l’articolo 3 del decreto legge prevede che sia estesa a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR» la disposizione del rito accelerato, finora applicata soltanto ai contenziosi relativi agli appalti PNRR, che impone ai Tar, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, di fissare la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza.
Questa accelerazione riguarda tutte le fasi dell’intervento, incluse le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere e le attività di espropriazione e occupazione. L’estensione dell’applicazione di questa norma, prevista originariamente dal decreto-legge 77/2021 soltanto per gli appalti PNRR, consente ora di ricondurre a questo regime anche le delibere di assegnazione dei fondi.
Il comma 2 dell’articolo 3 prevede che «nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR». Tra le parti necessarie del giudizio, oltre all’amministrazione competente per il PNRR, vi sarà anche sempre il MEF (comma 4)».
Per quel che riguarda, infine, le ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, «la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro il termine del comma 1». In questi procedimenti si applicano anche le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 3.