Dal 22 giugno 2022, è in vigore il DL73/2022 che prevede semplificazioni importanti anche per i flussi d’ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Tra le novità, c’è il rilascio del nulla osta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge (entro il 22 luglio), per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2021, anche se entro quel termine non sono state ancora acquisite informazioni su eventuali impedimenti al rilascio. Il nulla osta consente di svolgere attività lavorativa in Italia. Il visto d’ingresso per chi ha ottenuto il nulla osta va rilasciato entro 20 giorni dalla domanda. Queste regole varranno anche per il decreto flussi 2022. In quel caso, i 30 giorni per il rilascio del nulla osta si conteranno dalla presentazione della domanda. Pertanto, in 50 giorni si dovrà esaurire tutta la procedura con tempi certi.
Solo per il decreto-flussi 2021 (69.700 ingressi programmati), dopo il nulla-osta, il datore di lavoro potrà assumere subito anche lavoratori stranieri già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022, e avviarli al lavoro. Il nulla-osta autorizzerà temporaneamente questi lavoratori, fino alla convocazione dello Sportello unico per il permesso di soggiorno. Presso lo Sportello unico, il lavoratore straniero dovrà provare la presenza con eventuali rilievi fotodattiloscopici, dichiarazioni di presenza o “documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”. Le condizioni per accedere a questo meccanismo di regolarizzazione sono simili a quelle previste dall’ultima procedura di emersione, come l’assenza di specifici precedenti penali o di minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Per i lavoratori coinvolti nella procedura sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi per l’ingresso e il soggiorno irregolare e, una volta rilasciato il permesso di soggiorno, sono estinti i relativi reati e illeciti amministrativi.