Il 18 gennaio è stata pubblicata la circolare della Ragioneria dello Stato che fornisce indicazioni attuative per il riconoscimento, nell’ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti PNRR (art.1, comma 1, DL80/2021). La circolare chiarisce che non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea: le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione (in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni). Allo stesso modo, non sono rendicontabili i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR (come i costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, costi per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR), essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.
Sono invece rendicontabili i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti di cui l’amministrazione è titolare e/o attuatrice. Si precisa in ogni caso che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività rendicontabili: incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo; incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica; incarichi in commissioni giudicatrici.
Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto previste e così ripartite:
- fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 250mila euro;
- fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 600mila euro;
- fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 milioni di euro;
- fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 3 milioni di euro.