A gara gli stabilimenti balneari dal 2024

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, all’unanimità, all’emendamento al ddl sulla concorrenza che interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prevedendo la messa a gara dal primo gennaio 2024, con l’eccezione di quelle “già in regola”, e cioè valide oltre il 2023 perché “rilasciate seguendo le procedure selettive – “l’avviso pubblico di evidenza pubblica” – nel rispetto delle regole Ue.

Si demanda ai decreti attuativi, che dovranno essere emanati entro sei mesi dall’approvazione del ddl da parte del Parlamento, l’individuazione dei criteri da inserire nei bandi di gara.  Nella bozza del ddl, viene indicato di: i) prevedere clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente; ii) definire i presupposti per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro e piccole imprese; iii) individuare requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore; iv) prevedere termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni; v) considerare adeguatamente, ai fini della scelta del concessionario, la qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili; vi) tenere conto dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione – o ad analoghe attività’ di gestione di beni pubblici – secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori; vii) tenere conto della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.